I soci e i cooperatori

Chi chiede l’ammissione nella Società Sacerdotale della Santa Croce lo fa grazie al profondo convincimento di essere chiamato da Dio a cercare la santità in mezzo al mondo secondo lo spirito dell’Opus Dei.

La vocazione è la stessa e unica per tutti i soci, e identico deve essere l’impegno nel cercare la santità. Pertanto non vi sono gradi diversi di appartenenza, ma circostanze diverse che si rispecchiano nella disponibilità a partecipare e a collaborare alle attività della Società.

- I membri numerari e coadiutori provengono dai fedeli laici (rispettivamente, numerari e aggregati) della Prelatura che, dopo un’adeguata preparazione, ricevono gli ordini sacri. Si incorporano nella Società Sacerdotale della Santa Croce nel momento stesso dell’ordinazione diaconale.

- La incorporazione come aggregato o soprannumerario, nel caso di sacerdoti già incardinati nelle diverse diocesi, dipenderà dalla maggiore o minore possibilità di collaborare con l’associazione (soprattutto aiutando spiritualmente gli altri sacerdoti diocesani), in accordo con le loro stabili situazioni personali di salute o di carattere, con le loro occupazioni pastorali e con i loro obblighi familiari...

È chiaro che questi sacerdoti appartengono esclusivamente al presbiterio delle loro rispettive diocesi. Non diventano una parte del clero della Prelatura – costituito esclusivamente dai sacerdoti in essa incardinati –, non hanno nessun vincolo giuridico con la Prelatura né dipendono da un superiore ecclesiastico dell’Opus Dei.

Con il Presidente Generale della Società Sacerdotale della Santa Croce, che è il Prelato dell’Opus Dei, hanno un rapporto di tipo associativo. In altre parole, il Presidente non ha potestà di regime sui sacerdoti diocesani che si ascrivono alla Società, ma soltanto le funzioni di chi è a capo di un’associazione di chierici. Per questo i sacerdoti della Società incardinati nelle rispettive diocesi, pur avendo ricevuto la stessa chiamata a vivere lo spirito dell’Opus Dei che hanno ricevuto i fedeli della Prelatura, non sono in alcun modo sotto la giurisdizione del Prelato.

Nella Società Sacerdotale della Santa Croce esiste soltanto la disciplina normale vigente in qualunque tipo di associazione, che deriva dall’obbligo di osservare e coltivare le relative norme e consuetudini, che si riferiscono unicamente alla vita spirituale.

Il vincolo giuridico e affettivo con la diocesi nella quale sono incardinati e con gli altri membri del presbiterio diocesano resta rafforzato, perché lo spirito che ricevono accostandosi all’Opus Dei, li porta a cercare la santità cristiana e la perfezione umana proprio nel fedele adempimento dei doveri sacerdotali.

Coloro che chiedono l’ammissione alla Società Sacerdotale della Santa Croce devono distinguersi nell’amore verso la diocesi, nell’obbedienza e venerazione verso il proprio vescovo, nello zelo per procurare vocazioni per il seminario e per le altre istituzioni della Chiesa, nel desiderio di compiere con la più grande perfezione gli uffici ministeriali. Nello stesso tempo debbono stimolare in modo positivo la fraternità fra tutti i membri dei rispettivi presbiteri, la comunione gerarchica con il proprio vescovo e con gli altri pastori della Chiesa, specialmente con il Romano Pontefice.

Vi sono anche sacerdoti che, pur non essendo membri della Società Sacerdotale della Santa Croce, partecipano ai mezzi di formazione da essa impartiti e collaborano agli apostolati della Prelatura e della Società con le preghiere, con le elemosine e, se possibile, con il loro ministero pastorale. Vengono chiamati cooperatori.